Lavoratori extraUE: condizioni per gli ingressi intra-societari

Con la nota n. 1057 del 30 novembre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito alla corretta applicazione dell’art. 27 quinquies del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), concernente le condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione provenienti da Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.

Per trasferimento intrasocietario deve intendersi il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un'azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, intesa quale:

  • sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito;
  • impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, ai sensi dell’art. 2359 c.c. - c.d. distacco infragruppo - a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento.

L'articolo 27 quinquies, pone a carico dell'entità ospitante che presenta la richiesta di trasferimento una serie di condizioni, in mancanza delle quali il nulla osta è rifiutato o revocato, tra le quali "l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza".

La disposizione individua nell’entità ospitante, tenuta all’apertura delle posizioni previdenziali in Italia, il soggetto sul quale debba essere compiuta la verifica in ordine alla necessaria adeguatezza economica. Naturalmente tale verifica potrà essere effettuata anche attraverso l’acquisizione del bilancio consolidato di gruppo, tradotto in lingua italiana ed esibito anche a cura della capogruppo estera.

Laddove l’entità ospitante sia una filiale di casa madre estera, si ritiene possibile valutare in termini complessivi la capacità economica di entrambi i soggetti, in modo tale che la casa madre possa sopperire ad una eventuale incapienza economica della filiale ai fini della copertura previdenziale del personale da assicurare in Italia.

Resta ferma la verifica, prevista dalla Legge, circa l'adeguatezza economica dell'entità ospitante. E' infatti imposto all’autorità amministrativa un'indagine tesa ad escludere che l’entità ospitante (sia essa filiale o società del gruppo) sia stata "istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario", ovvero che questa sia in corso di liquidazione, sia stata liquidata o non svolga alcuna attività economica.

Si tratta di una verifica che quindi non può prescindere dall’analisi dei dati documentali di fatturato riferibili esclusivamente alla distaccataria, oltre che di altri dati documentali ricavabili ad esempio dal registro delle imprese. Resta in ogni caso ferma la possibilità, ove ritenuto necessario, di attivare un intervento ispettivo volto a verificare lo svolgimento effettivo delle attività economiche.

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