Pubblicato in G.U. il "Collegato Lavoro"

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024.

30/12/2024

Tra le principali novità introdotte in ambito giuslavoristico:

Somministrazione

Vengono esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori - che non può superare il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti - i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Viene poi eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi; 

Un’ ulteriore novità che, in attesa di chiarimenti, sembra riguardare le agenzie per il lavoro, prevede che nei casi di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con determinati soggetti (disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come individuati con decreto del Ministro del Lavoro) non si applica il sistema delle c.d. “causali” (art. 19  D. Lgs. 81/15).

Lavoro stagionale

Sul lavoro stagionale si fornisce una importante interpretazione autentica, in base alla quale oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati dal D.P.R del 1963, rientrano nella stagionalità, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonchè le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl.

Attività lavorativa e Cig

Il lavoratore in cassa integrazione, dopo averne dato comunicazione all’Inps, potrà svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma. Durante questa nuova attività, il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi.

Periodo di prova nel contratto a termine

Viene stabilito un criterio per stabilire la durata del periodo di prova nei contratti a termine. Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Smart working

Sullo smart working la comunicazione del datore, effettuata in via telematica al Ministero del Lavoro, contenente i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e fine del lavoro agile, va resa entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Apprendistato duale

Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale (ai sensi del d.lgs.  226/05) nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, non più solo in apprendistato di secondo livello (cd professionalizzante) ma anche in apprendistato di terzo livello con l’aggiornamento del relativo piano formativo.

Assenze ingiustificate e dimissioni

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di detta previsione per assenze superiori a quindici giorni, applicando una nuova procedura, il rapporto si intende risolto consensualmente per volontà del lavoratore.

Conciliazione in sede telematica

Si prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Sarà adottato un decreto del Ministero del lavoro e del Ministero della Giustizia il cui scopo è quello di stabilire «le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» nelle conciliazioni in materia di lavoro che si svolgeranno “a distanza”.

Indicazioni dell'INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, con la quale fornisce le prime indicazioni sui contenuti del cd. Collegato Lavoro. L'istituto si riserva di intervenire con ulteriori indicazioni di dettaglio sulla norma relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, con particolare riferimento alle attività poste in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, i quali possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336, e-mail lav@assolombarda.it
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