Indennità di disoccupazione e licenziamento

Nuova pronuncia della Corte di Cassazione.

La Corte, con ordinanza n. 17793 del 26 agosto 2020, ha specificato che hai fini del riconoscimento del trattamento di disoccupazione risulta sufficiente la perdita del posto di lavoro a seguito di licenziamento e che a nulla rileva la volontà del lavoratore di impugnarlo.

Infatti, lo stato di disoccupazione, è causato dall'estinzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento e su tale aspetto non incide la volontà o meno di contestarne la legittimità da parte del lavoratore.

Dunque, le indennità di disoccupazione, potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall’INPS solo nel caso in cui a seguito di dichiarazione di illegittimità del licenziamento ci sia un ripristino del rapporto di lavoro e conseguente reintegra del lavoratore, perché solo in questo caso verrebbero meno i presupposti stessi della prestazione erogata dall'Istituto.

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