Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro

NOTA DI COMMENTO - Con la presente nota di commento si approfondisce l’introduzione del nuovo esonero contributivo legato alle assunzioni di lavoratori percettori di Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione lavoro anche alla luce delle prime indicazioni fornite dall’Inps sull’argomento.

09/01/2024

Riferimenti normativi

 Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la formazione e il lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, e l'Assegno di inclusione a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 Al fine di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, il citato decreto-legge ha inoltre introdotto un esonero  contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI o del SFL.

In particolare, l’articolo 10, comma 1, ha previsto che: “Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile”.

 Ai sensi del medesimo comma 1 dell’articolo 10, ultimo periodo: “L'esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2”.

 Il comma 2 del citato articolo 10 prevede, inoltre, che: “Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile”.

 Un importante e ulteriore specifica è riportata nell’articolo 10, comma 3, laddove viene chiarito che l'esonero rivolto alle assunzioni dei beneficiari del SFL o dell‘ADI, è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge.

 Inoltre, come espressamente previsto dal comma 7 del citato articolo 10, il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al rispetto della regolarità contributiva (DURC) e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario del SFL o dell’ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

 Un’ultima ma altrettanto fondamentale specifica riguarda quanto disciplinato dal successivo comma 8 dell’articolo 10, laddove l’agevolazione concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti della Commissione europea n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è subordinata al tetto imposto dai c.d. aiuti “de minimis”.

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