Diritto al lavoro dei disabili - Contributo esonerativo e sanzioni: aggiornamento importi

Il Ministro del Lavoro, con appositi Decreti, ha modificato gli art. 5 e 15 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, per la parte riguardante il contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e la sanzione in caso di mancato invio del prospetto informativo.

Il Ministero del Lavoro, con il primo provvedimento, fissa l’adeguamento a 39,21 euro dell’importo del contributo esonerativo dovuto dai “datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività” per “essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato”.

Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022.

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