COVID-19 - Indennità di malattia e integrazione salariale - Chiarimenti INPS

L'INPS, con il messaggio n.1822 del 30 aprile 2020, riepiloga la normativa vigente che disciplina il rapporto intercorrente tra indennità di malattia e i diversi trattamenti di integrazione salariale.

In primo luogo,l'Istituto ribadisce il principio generale (art. 3, comma 7, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), in base al quale "il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

Nello specifico, l'Inps distingue tra sospensione dell'attività lavorativa (cig a zero ore) e contrazione della medesima (cig a orario ridotto).  

Nel primo caso (sospensione dell'attività lavorativa), si possono verificare 2 fattispecie:

  • se la malattia insorge durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore), il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali;
  • se lo stato di malattia è precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno invece due casi:
    1. qualora la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
    2. qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.

Nel secondo caso (riduzione dell'attività lavorativa), l'indennità di malattia prevale sull'integrazione salariale a orario ridotto.

Queste regole si applicano alla cassa integrazione guadagni ordinaria, alla cassa in deroga e al fondo d'integrazione salariale.

Al riguardo, l'Istituto conferma che la disciplina sopra illustrata continua, pertanto, ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it
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