Contratto di espansione - Caratteristiche, disciplina e modalità di conguaglio - Indicazioni Inps

L’Inps, con apposita circolare, illustra i profili normativi e operativi inerenti all’intervento straordinario di integrazione salariale che supporta il contratto di espansione, previsto dall’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 148/2015.

Il contratto di espansione, introdotto in via sperimentale per gli anni 2019-2020, si rivolge alle imprese, con organico superiore alle 1.000 unità (già rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico.

Il nuovo strumento contrattuale, applicabile previa procedura di consultazione sindacale, deve essere sottoscritto in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

A sostegno del processo di sviluppo aziendale, il nuovo istituto contrattuale consente alle imprese di immettere forze nuove nel proprio organico e parallelamente avviare un percorso di riqualificazione del personale, finalizzato all’aggiornamento delle competenze individuali e collettive.

In particolare, al fine di garantire ai propri lavoratori un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale. 

Per quanto concerne la regolamentazione della CIGS connessa al contratto di espansione, l'Inps, dopo aver ribadito che tale trattamento rientra nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, già disciplinate dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148, fornisce chiarimenti in particolare sulla durata del trattamento, sulle modalità di determinazione del contributo addizionale e sul termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni.

Durata del trattamento

Il periodo di integrazione salariale straordinario richiesto non potrà essere superiore a 18 mesi, anche non continuativi, che non saranno conteggiati all'interno del quinquennio mobile.

Contributo addizionale

L’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione soggiace all’obbligo di versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015, così articolato:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione sino al limite di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni

Le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail lav@assolombarda.it
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail monza@assolombarda.it.
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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