Efficienza Energetica, aggiornamenti dal Decreto 73

Il Decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020 modifica il Decreto legislativo 102 del 2014 a seguito della revisione della Direttiva Comunitaria sull'efficienza energetica.

La direttiva 2018/2002/Ue ha aggiornato la precedente Direttiva sull'efficienza energetica per definire i nuovi obiettivi al 2030 di riduzione dei consumi al 2030  (32,5%). Diverse le novità introdotte dal Decreto.

  1. Energy Efficiency first e i nuovi obiettivi al 2030 
    Il principio europeo Energy Efficiency Fisrt deve guidare le misure necessarie al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sua promozione.
    Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) fissa al 43% dell’energia primaria (39,7% dell’energia finale) l'obiettivo indicativo di riduzione dei consumi rispetto allo scenario di riferimento PRIMES 2007.
  2. Diagnosi energetiche, Esperto in Gestione dell'Energia e auditor energetico 
    Le grandi imprese con consumi energetici annui inferiori a 50 tep non sono più tenute all'obbligo di diagnosi.  
    Il decreto ha previsto anche incentivi per le PMI per l'implementazione di sistemi di gestione dell'energia e la realizzazione di diagnosi energetiche. Ha aggiornato la definizione di esperto in gestore di energia (EGE) e di impresa a forte consumo di energia e ha incluso nel profilo degli esperti in gestione dell’energia anche l’auditor energetico.
  3. Certificati Bianchi e Conto termico 
    Per quel che riguarda, invece, i Certificati Bianchi, il provvedimento prevede la possibilità, attraverso i Decreti che definiscono gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio, di adottare modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati, come ad esempio, l'estensione o la variazione dei soggetti obbligati o l'adozione di misure per l'incremento dei progetti presentati e di misure volte a favorire la semplificazione.
    Il Conto Termico, con l'entrata in vigore del nuovo decreto include  tra gli interventi ammissibili anche l’installazione di impianti di microcogenerazione e anticipa al 30 giugno 2021 il relativo aggiornamento.
  4. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici 
    I contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, dovranno essere leggibili da remoto, se tecnicamente possibile ed efficiente dal punto di vista economico, In ogni modo, tutti questi sistemi dovranno essere dotati di dispositivi per la lettura da remoto entro il 1° gennaio 2027.
    Vengono definiti anche requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico.
  5. Deroghe a limiti di volumetria e distanze minime
    Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza, come previsto del Decreto 192 del 19 agosto 2005. Entro i limiti di questo maggior spessore, si potrà derogare alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e dalle altezze massime degli edifici.

L'ENEA avrà il compito di creare un Programma nazionale di informazione e formazione, finanziato con i proventi delle aste CO2 in capo al Mise

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