Nelle direttive di recente emanazione, l’UE si impone di raggiungere ambiziosi target di decarbonizzazione al 2030, accompagnati da un forte incremento della penetrazione elettrica e della generazione distribuita. Tuttavia, dati gli obiettivi e lo scenario di riferimento, la vera sfida che l’Europa si propone di affrontare è quella di condurre la transizione energetica ottimizzando gli investimenti necessari, a beneficio di tutti gli stakeholder. In quest’ottica, guidata da criteri di efficienza, giocano un ruolo fondamentale le soluzioni virtuose di produzione e consumo a livello locale, ispirate al modello organizzativo delle imprese sociali a matrice comunitaria.
Il concetto di Energy Community
Trasposto in ambito energetico, questo modello dà luogo alle cosiddette energy community, comunità locali che partecipano attivamente allo sviluppo e alla gestione di impianti di produzione, sistemi di storage e infrastrutture di distribuzione, atti a garantirne l’autonomia.
I membri di una comunità energetica godono della proprietà dei mezzi di approvvigionamento e degli spazi in cui questi si trovano, secondo termini contrattuali liberamente concordati. Così, vengono regolate le modalità di partecipazione allo scambio di risorse energetiche tra privati, imprese, organizzazioni terze e amministrazioni locali, stimolando un contributo multilaterale alla sostenibilità economica e sociale basato su patti di collaborazione che giovano alla comunità in senso allargato.
Date le notevoli potenzialità per quanto riguarda l’efficientamento dei consumi, l’incremento della quota FER e la riduzione delle criticità sulla rete, la diffusione delle energy community viene osservata con interesse dagli attori del mercato energetico e del sistema infrastrutturale, accendendo il dibattito sulle caratteristiche imprescindibili e sui limiti operativi degli aggregatori. La maggiore criticità risiede negli aspetti normativi e regolatori del mercato energetico, dove prevale una logica centralizzata che non prevede l’inquadramento delle iniziative locali.
Normativa europea e strategia italiana
La Direttiva Elettrica 2019/944 del 5 giugno 2019 conferisce ai consumatori un ruolo attivo nel mercato elettrico, aprendo la strada alle comunità dedicate alla produzione, all’accumulo e al consumo di energia. Afferma quindi che le comunità energetiche possono utilizzare le reti di distribuzione esistenti pagando oneri cost-reflective. Tra le nuove configurazioni previste, oltre ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e agli autoconsumatori estesi, compaiono le Renewable Energy Community (REC) e le Citizen Energy Community (CEC).
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) prevede l’introduzione di una disciplina che regoli lo sviluppo di iniziative dal basso, partecipate da cittadini ma anche da imprese private e municipalizzate, volte alla costituzione di comunità energetiche, con finalità prevalentemente sociali, anche attraverso strumenti di sharing virtuale. Deve dunque essere avviata una pianificazione organica degli strumenti atti a agevolare organizzazioni identificabili come comunità energetiche in base ai servizi svolti e agli obiettivi perseguiti.
Nell’agosto 2018 la Regione Piemonte ha emanato una legge per permettere a comunità di persone, enti e imprese di scambiare tra loro energia prodotta con fonti alternative. Recentemente ne è conseguito il bando per la raccolta delle manifestazioni di interesse, con uno stanziamento iniziale di 50.000 euro ripartito in base al numero di pratiche valutate positivamente. I criteri di valutazione riguardano la numerosità dei Comuni e dei soggetti coinvolti, la pluralità e l’efficienza dei produttori di energia, il volume di produzione e di consumo della comunità energetica. L’analisi delle manifestazioni di interesse permetterà di comprendere l’orientamento dei territori e di ricalibrare la dotazione finanziaria del bando, in attesa di una legge nazionale che chiarisca le modalità operative delle comunità energetiche.
Dopo il Piemonte, anche la Puglia ha approvato la proposta di legge “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”, con l’obiettivo di incrementare lo scambio di energia rinnovabile e l’efficientamento energetico attraverso l’autoconsumo e il consumo locale. In base alla legge, i Comuni possono proporre la costituzione delle comunità energetiche, predisponendo protocolli di intesa aperti a soggetti pubblici e privati. Inoltre, la qualifica di comunità energetica richiede il raggiungimento di un obiettivo annuale minimo del 70% sulla quota dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo; le comunità devono redigere un bilancio energetico e un documento strategico che individui le azioni funzionali all’efficientamento e alla riduzione dei consumi. Il sostegno finanziario alla costituzione delle comunità energetiche da parte della Regione verrà definito in un bando di prossima emanazione.