Sostituti d’imposta - Versamento unico
Quando
il
16/01/2025
Scade il termine entro cui:
- i sostituti di imposta devono versare le ritenute su:
- retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati corrisposti nel mese precedente;
- compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
- cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
- premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
- interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
- i sostituti di imposta devono versare alla Regione di competenza con il codice tributo 3802:
- per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale regionale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate nel mese di dicembre.
La Regione di competenza è individuata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2024 per l’addizionale relativa all’anno 2024 e con riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l’addizionale relativa all’anno 2025.
- i sostituti d'imposta devono versare ai Comuni di competenza con i codici tributo 3848 (saldo) e 3847 (acconto):
- per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale comunale all’Irpef nella percentuale pubblicata sul sito www.finanze.it del Comune di residenza del dipendente, risultante dal conguaglio effettuato nel mese di dicembre.
Il Comune di competenza coincide con quello del domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2024 per l’addizionale relativa al 2024 e al 1° gennaio 2025 per quella relativa al 2025.