Per i dividendi erogati da una società italiana ad un trust estero, con trustee rappresentato da una società di Malta che fornisce servizi fiduciari su licenza del Malta Financial Services Authority, non è possibile applicare la ritenuta ridotta dell'1,20%, di cui all'art. 27, co. 3-ter del DPR n. 600/1973, poiché, non avendo forma legale societaria, il percipiente estero (cioè il trust) non può rientrare nell'ambito soggettivo della disposizione.
Diversamente, all'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione da parte del trust di una partecipazione in una società italiana è possibile applicare l'esenzione dall'imposta sostitutiva, di cui all'art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 461/1997, in quanto il trust è soggetto passivo d'imposta a Malta, cioè in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni incluso nella cd. "white list".