Nell'ipotesi in cui il Fondo pensione abbia versato al Fondo Unico di Garanzia (cd. FUG), a seguito di un verbale di esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, una quota parte delle posizioni individuali di previdenza complementare di due suoi aderenti:
1) le somme in questione versate al FUG, ed oggetto di sequestro preventivo, non costituiscono reddito per gli aderenti, di conseguenza non sono soggette a ritenuta;
2) nel caso in cui gli importi destinati al FUG interessino solo parzialmente un montante contributivo, l'imputazione fra le componenti esenti e le componenti imponibili del singolo montante dovrà avvenire in maniera proporzionale. Resta fermo che, in caso di dissequestro delle somme, il Fondo dovrà procedere al ricalcolo della tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, tenendo conto anche delle somme restituite dal FUG e corrisposte agli aderenti.