Il fondo pensione per il personale di un gruppo bancario corrisponderà una maggiorazione individuale, derivante dalla capitalizzazione di pensioni riferibili a prestazioni maturate prima del 1° gennaio 2007, in forma di capitale ai relativi beneficiari nel 2025.
Pertanto, la maggiorazione individuale sarà soggetta alle regole della tassazione separata stabilite per le altre indennità e somme, di cui all'art. 17, co. 1, lett. a), del TUIR, fra cui rientrano le capitalizzazioni delle pensioni.
Ne consegue che l'aliquota interna deve essere calcolata pro tempore vigente, sulla base delle aliquote vigenti nel 2021:
- sommando, ai fini del calcolo del reddito di riferimento, la somma addizionale, dovuta sulla base dei calcoli dell'attuario, alla somma già erogata nel 2021;
- considerando, ai fini del calcolo dell'anzianità, l'intera anzianità maturata degli iscritti dalla data di adesione al fondo pensione fino alla data di cessazione del servizio.