Nel piano di welfare aziendale istituito dall'azienda per i propri dipendenti, il provider esterno affidatario della gestione assegna i fringe benefit tramite una carta di debito nominativa, che può essere utilizzata dai dipendenti esclusivamente per fruire, presso fornitori specificatamente individuati, dei fringe benefit e che non può essere utilizzata per fini differenti, con divieto di utilizzo promiscuo della carta (cioè, di utilizzo del budget di spesa figurativo assegnato dalla società e di risorse diverse, quali denaro e/o moneta elettronica estranei alle politiche di welfare aziendale).
In tal caso, tenuto conto dei vincoli relativi ai limiti dei fringe benefit e delle modalità di utilizzo presso un numero determinato di esercenti preventivamente individuati, è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione di documento di legittimazione, ai sensi dell’art. 51, co. 3-bis, del TUIR.
Infatti, ai sensi dell’art. 6, co. 2, del Decreto 25 marzo 2016 “i beni e servizi di cui all’art. 51, co. 3, ultimo periodo, del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro”.
Pertanto, l’istante sostituto d’imposta non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto sugli importi utilizzati dai propri dipendenti per l’acquisto di beni e servizi previsti dal piano di welfare.