Le somme dovute a seguito di un'ordinanza d'ingiunzione per il riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, tra professionisti non costituiti in forma di associazione professionale, sono imponibili ai fini IVA, con applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%.
Nel caso in esame, però, sembra desumersi che gli interessi legali assumano natura risarcitoria, a fronte del ritardato pagamento delle spese comuni, pertanto tale componente non dovrà concorrere alla formazione della base imponibile IVA dell'operazione.
Con riferimento, poi, al rimborso dell'IVA corrisposta (o da corrispondere) dalla parte vittoriosa al proprio difensore da parte del soggetto soccombente nel giudizio, quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'imposta, a meno che non si verifichi l'ipotesi in cui "il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo di imposta, e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività di impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica. Ciò posto, il legale di controparte può richiedere al soccombente l'importo di quanto dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell'IVA, essendo tale imposta dovuta per rivalsa dal proprio cliente" (cfr. Risoluzione n. 91/E del 24 luglio 1998).