Per la fusione per incorporazione di una società semplice agricola in una fondazione iscritta al RUNTS come ETS:
1) ai fini delle II.DD., nel presupposto che anche dopo l'operazione i beni compresi nell'azienda agricola continuino a farne parte e ad essere effettivamente utilizzati, anche in via indiretta dall'affittuario, per l'esercizio dell'attività agricola, le (eventuali) relative plusvalenze non assumeranno rilevanza reddituale, ai sensi dell'art. 67 del TUIR;
2) ai fini IVA, qualora la società semplice abbia concesso interamente in affitto l'azienda e non svolga più alcuna attività agricola, l'operazione di fusione è fuori campo IVA, in mancanza del presupposto soggettivo in capo alla società semplice;
3) le imposte di registro, ipotecaria e catastale possono beneficiare del regime agevolato previsto per gli ETS, purché siano rispettate le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, ossia il mantenimento della qualifica di ETS iscritto al RUNTS.