Credito d’imposta per botteghe e negozi: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolabili le spese condominiali, se pattuite nel contratto di locazione come voce unitaria con il canone, e le pertinenze, purché vi sia un canone unitario e siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività.
Come noto, il Decreto “Cura Italia”1 ha introdotto per il 2020 uno specifico credito d’imposta del 60%, per i soggetti esercenti attività d’impresa, con riferimento all’importo del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, a condizione che l’immobile locato rientri nella categoria catastale C/1, ossia in “Negozi e botteghe”.
Con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 20202, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che concorrono a formare l’importo sul quale calcolare il credito d’imposta anche le spese condominiali addebitate dal conduttore, a condizione che siano state pattuite nel contratto come voce unitaria con il canone di locazione.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che, nel caso di contratto di locazione che comprenda sia il negozio (cat. catastale C/1) che la pertinenza (cat. catastale C/33) con canone unitario, il credito d’imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio al bene principale, purché la pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.
Note
- Articolo 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
- In particolare, nel Paragrafo n. 3 della Circolare.
- La categoria catastale C/3 riguarda i laboratori per arti e mestieri.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
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