Decreto “Cura Italia”: i chiarimenti dell’Agenzia sul credito d’imposta per botteghe e negozi
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolabili solo i canoni effettivamente pagati dall’impresa ed esclusivamente con riferimento agli immobili classificati nella categoria catastale C/1.
Come noto, il D.L. 17 marzo 2020, n. 181 ha introdotto per il 2020 uno specifico credito d’imposta del 60%, per i soggetti esercenti attività d’impresa, con riferimento all’importo del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, a condizione che l’immobile locato rientri nella categoria catastale C/1, ossia in “Negozi e botteghe”.
Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 20202, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta per i negozi e le botteghe matura soltanto in seguito all’avvenuto pagamento del canone di locazione, in quanto la finalità dell’agevolazione è ristorare l’impresa dal costo sostenuto.
Inoltre, l’Agenzia ha confermato il dettato normativo che ha istituito l’agevolazione, precisando che il credito d’imposta è fruibile esclusivamente per gli immobili oggetto di locazione classificati nella categoria catastale C/1, escludendo dunque tutti i contratti di locazione riferiti ad immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio quelli della categoria D/8.
Note
1. Articolo 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
2. In particolare, nel Paragrafo n. 3 della Circolare.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it.
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