Cessione del credito e sconto in fattura

A partire dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del DL 11/2023, non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), ovvero in relazione a interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

Eccezioni

Vengono esclusi dal divieto alcuni specifici interventi:

  • gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
  • quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato;
  • quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).

 
Ulteriori deroghe sono previste per alcuni interventi, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.


Inoltre, il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per alcuni interventi relativi al c.d superbonus.

Appuntamenti
30 Gen

Le operazioni di import-export in ambito doganale e IVA - Focus IVA Estero

hh 14:30 - 17:30

3 Feb

Lavoro dipendente e welfare: le novità 2025 - Aspetti contributivi, fiscali e giuslavoristici

hh 10:00 - 13:00