Definizione di barriere architettoniche

Gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, che possono essere agevolati con i bonus edilizi che espressamente li contemplano, sono quelli che presentano le caratteristiche tecniche previste dal DM n. 236 del 14 giugno 1989.

L'articolo 2 del Decreto definisce "barriere architettoniche":

  • gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  • la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

 

Interventi agevolati

Tra gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono rientrare, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale ed ascensori;
  • l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;
  • l'installazione di un ascensore in un condominio, deliberati dall'assemblea o autorizzati dal Comune;
  • l'installazione di montacarichi (es. la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
  • la realizzazione di ogni strumento sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione.