Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti - Sanzioni
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l'applicabilità della sanzione per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con una propria risoluzione sul tema dell'applicabilità della sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (dal 100 al 200% del credito utilizzato), quando, a seguito di attività accertativa, siano già stati contestati al contribuente l'indebita detrazione del credito iva (1) e l'infedele dichiarazione (2).
Nel caso di specie viene pertanto sancito il principio che la sanzione per indebita compensazione di crediti inesistenti non possa essere applicata, ciò al fine di evitare una duplice sanzione sul medesimo comportamento. L'Agenzia pertanto provvederà a sanzionare soltanto l'indebita detrazione e l'infedele dichiarazione recuperando il minor credito spettante; la conseguenza è che tutte le successive compensazioni del credito diventano legittime.
NOTE
1. Art. 6, comma 6, D.Lgs. 471/97
2. Art. 5, comma 4, D.Lgs. 471/97
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it.
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