Premi relativi a polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il Covid-19

I premi versati dal datore di lavoro non concorrono a formare reddito.

Con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19 possono essere ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera f-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Come noto, l’articolo 51, comma 2, lett. f-quater del Tuir, prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei «contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

Dal momento che il 30 gennaio 2020 la Organizzazione Mondiale di Sanità ha dichiarato  l’epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale, l’Agenzia ha ritenuto che premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, possano rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, quindi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.

Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail

 

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