La Legge di Bilancio 20201 introduce un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, con la finalità di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.
La nuova imposta grava su prodotti finiti o prodotti rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE, ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti il cui contenuto complessivo sia superiore a:
- 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
- 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.
Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande. Secondo le Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea, le voci NC 2009 si riferiscono a "succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti", mentre le voci NC 2202 si riferiscono ad "acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009".