Decreto Liquidità - Il processo tributario verso una progressiva digitalizzazione

L’Agenzia delle Entrate conferma l’esonero dall’obbligo di digitalizzazione degli atti per le controversie senza assistenza tecnica.

Il Decreto Liquidità interviene nei confronti delle parti che si sono sostituite in un contenzioso tributario instaurato prima dell’avvio del processo tributario telematico e che hanno dunque eseguito il deposito degli atti, in modalità cartacea.

Viene infatti introdotto l’obbligo di depositare i successivi atti e di eseguire le successive notifiche esclusivamente in modalità telematica, secondo le previsioni stabilite nel regolamento che disciplina il processo tributario telematico.

Le parti interessate dalla disposizione sono gli uffici impositori, gli agenti della riscossione e il contribuente assistito dal difensore abilitato.

Resta invece ferma la facoltà di eseguire le notifiche ed i depositi ancora in modalità analogica, in quelle controversie per le quali le parti si siano costituite senza assistenza tecnica.

Come ricorda la circolare 9/E, l’ordinamento consente, per le controversie di valore fino a 3.000 euro, che la parte stia in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato.

Inoltre, viene prevista la possibilità di notificare mediante pec, al domicilio eletto della parte o negli altri casi, mediante deposito in cancelleria, gli atti che recano sanzioni per l’omesso o parziale pagamento del contributo unificato, rendendo così più spedita la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia.

Infine, il Decreto Liquidità interviene sui termini processuali del giudizio tributario ed in particolare sui termini della sospensione già fissata dal decreto “Cura Italia” al 31 maggio 2020.

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