Decreto “Cura Italia”: i chiarimenti dell’Agenzia sulle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti fiscali
Con la circolare n. 8/2020, l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sulle misure di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Agenzia delle Entrate1 ha fornito alcuni chiarimenti sulle misure contenute nel decreto “Cura Italia”2, in risposta ai quesiti formulati da associazioni, professionisti e contribuenti. La prima parte della circolare è dedicata alle sospensioni dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali.
Versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali
Il Decreto3 prevede la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.
Tra questi, rientra nella proroga anche il versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali che, pertanto, è prorogato al 20 marzo 2020.
Restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della prima “zona rossa”4, per i quali è prevista la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
Esercizio di più attività nell’ambito della stessa impresa
Per alcune attività economiche, considerate maggiormente esposte all’emergenza epidemiologica5, il Decreto ha disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
L’Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 12/E del 18 marzo 2020 e 14/E del 21 marzo 2020, ha individuato, a titolo indicativo e non esaustivo, l’elenco di codici ATECO dei soggetti a cui sono applicabili le disposizioni indicate dal Decreto.
Qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una rientri nei settori elencati, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).
Come chiarito nelle sopra citate risoluzioni, i codici ATECO riferibili alle attività economiche sono meramente indicativi, sicché le sospensioni previste possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati nei due documenti di prassi. Ciò a condizione che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate nel Decreto.
Per l’elenco delle attività sospese e dei relativi codici ATECO si rinvia alla notizia: "COVID-19 - Indicazioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi".
Gruppo IVA e liquidazione IVA di gruppo
La sospensione dei termini di versamento IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, prevista dal Decreto per imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator6 e per i soggetti di cui all’art. 61, comma 2, si applica anche al gruppo IVA.
In tal caso, ai fini della sospensione, è sufficiente che i soggetti appartenenti al gruppo esercitino una o più delle attività tra quelle riconducibili ai commi 2 e 3 dell’articolo 61, sempreché l’ammontare dei ricavi ad esse relative ne rappresenti cumulativamente la parte prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzati da tutte le società del gruppo.
Allo stesso modo, per quanto riguarda la liquidazione IVA di gruppo, ai fini dell’applicazione della sospensione dei termini di versamento in scadenza nel mese di marzo 2020, è sufficiente che i soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione IVA di gruppo, esercitino una o più delle attività previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61 del Decreto, sempreché l’ammontare dei ricavi derivanti da tali attività sia prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzato a livello di gruppo.
Holding: comunicazioni anagrafe tributaria
Le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 possono essere effettuate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tale proroga si applica anche al settore delle holding per le quali l'Agenzia sta definendo i termini e le modalità tecniche per la trasmissione.
Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura
Con riferimento all’emissione delle fatture, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la stessa non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.
Agli obblighi di fatturazione non è applicabile, infatti, l’esimente prevista dall’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 472/1997, che disciplina l’esonero dagli obblighi tributari in presenza di causa di forza maggiore.
Nel caso di interruzione delle attività, a far data dall’11 marzo 2020, qualora il cedente/prestatore non avesse ancora emesso alcuna fattura per le operazioni effettuate nei dodici antecedenti - fermo il ricorso a quella differita in presenza dei requisiti di legge - egli avrebbe comunque le seguenti alternative:
- se non obbligato alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI), emettere una fattura analogica o in formato elettronico ed inviarla al cessionario/committente;
- se obbligato alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI), utilizzare uno dei software gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate per predisporre ed inviare il documento (App, web, stand alone più portale “Fatture e Corrispettivi”). Tali strumenti, va ricordato, sono usufruibili anche da coloro che, pur esonerati dalla fatturazione elettronica via SDI, vogliono ricorrervi su base volontaria.
Quanto alla trasmissione telematica dei corrispettivi essa, insieme alla memorizzazione (e all’emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi. Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento e pertanto la stessa non può essere oggetto di sospensione.
Fanno comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).
Ricade nella sospensione anche l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell’art. 2 del D.Dlgs. n. 127/2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.
Allo stesso modo, possono ricadere nella sospensione i termini di 60 giorni previsti per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici. Pertanto, se un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati, poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza, sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo.
Resta inteso che laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (ad esempio in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere7.
Documento di trasporto
Nel caso di emissione delle fatture c.d. “differite”, il documento di trasporto non deve necessariamente viaggiare insieme ai beni in essi individuati, potendo, secondo le esigenze aziendali, essere inviati nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici che consentono la materializzazione di dati identici presso l’emittente e il destinatario8.
Nel caso di emissione di una fattura immediata, emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/1972, la fattura può sostituire il documento di trasporto non necessariamente “scortando” i beni trasportati durante il viaggio, risultando sufficiente la sua sola emissione.
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
La nuova disciplina prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 è sospesa solamente nel caso in cui per le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie siano differiti i termini per l’effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Pertanto, è necessario verificare che tali soggetti esercitino le attività previste dall’articolo 61 Decreto 18/2020 (settori maggiormente colpiti) o abbiano ricavi non superiori a 2 milioni di euro, in base al successivo articolo 62.
Per tutti gli altri soggetti la disciplina troverà applicazione nei termini e alle condizioni previste dal nuovo art. 17-bis, con l’onere per il committente di verificare il corretto adempimento degli obblighi di sostituto d’imposta da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie.
Termini per la registrazione degli atti e presentazione della dichiarazione di successione
Tra gli adempimenti sospesi, ai sensi dell’art. 62 del Decreto, rientrano i termini di registrazione, in termine fisso, degli atti pubblici e privati. L’Agenzia chiarisce che la sospensione si estende anche al versamento dell’imposta di registro conseguentemente dovuta, trattandosi di un obbligo che sorge con la registrazione.
Lo stesso dicasi per le dichiarazioni di successione, il cui termine di presentazione scade tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, differite al 30 giugno 2020 anche per quanto riguarda il versamento delle imposte dovute.
Imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto di comodato o di locazione
Se il termine per effettuare la registrazione del contratto di comodato o di locazione cade tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.
Se il contribuente si avvale della sospensione, la stessa si estende anche al correlato versamento dell’imposta di registro.
Al contrario, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuta anche la relativa imposta.
Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.
Ritenute sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni degli agenti
Per i professionisti e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (riferiti al periodo di imposta 2019), le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Per avvalersi del beneficio, i predetti soggetti devono omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, dichiarando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.
Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta”.
Inoltre, qualora i contribuenti abbiano adeguato i ricavi o i compensi agli ISA, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la determinazione del limite di 400.000 euro individuato dalla norma.
Le ritenute sospese dovranno essere effettuate direttamente dai percipienti in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.
Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (nel periodo di imposta 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:
- alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all’imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Per l’individuazione del limite dei 2 milioni di euro, L’Agenzia precisa che la soglia dei ricavi deve essere determinata per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa (cassa per i semplificati e i forfetari, competenza per gli ordinari).
Anche per tali soggetti non rilevano eventuali adeguamenti ad un maggior livello di affidabilità fiscale ISA.
Obblighi di comunicazione degli oneri per la dichiarazione precompilata
Le sospensioni previste dal Decreto 18/2020 non si applicano alla comunicazione degli oneri detraibili e deducibili utili ai fini della dichiarazione precompilata e alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate, che sono già state prorogate al 31 marzo 2020 dal D.L. n. 9/2020.
Richiesta di documentazione in sede di controllo formale
La sospensione degli adempimenti prevista dall'articolo 62 del Decreto si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni9, in cui i termini scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno.
Proroga dei versamenti in scadenza il 16 marzo
Il versamento dell’IRAP dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale, in scadenza il 16 marzo 2020, analogamente agli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rientra nella proroga al 20 marzo 2020.
Termini redazione inventari
Il Decreto non sospende i termini per la redazione degli inventari, non essendo gli stessi connessi ad adempimenti di natura fiscale.
Versamento delle ritenute del personale degli enti locali
La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute IRPEF e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 61 del Decreto (per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, ecc.).
Note
1. Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 3 aprile 2020.
2. D.L. n. 18/2020.
3. Art. 60 D.L. 18/2020.
4. Decreto 24 febbraio 2020: per la Lombardia, Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Per il Veneto, Vò.
5. Art. 61, comma 2, lettere da a) a r) del D.L. 18/2020.
6. Art. 61, comma 3, del D.L. n. 18/2020.
7. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, “Versione 9.0 dicembre 2019” “Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera".
8. In tal senso la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2006.
9. Ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it.
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento