Decreto “Cura Italia” – Sospensione dei termini per il Patent box – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il termine di 120 giorni, previsto per la presentazione della documentazione integrativa delle istanze di ruling, è sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e ricomincia a decorrere dal 1° giugno.

Con la circolare n. 7 del 27 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del Patent box.

Si ricorda che l’art. 67 del Decreto “Cura Italia”stabilisce la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:

  • gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (art. 31 ter, D.P.R. 600/73)
  • le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento (art. 31 quater, D.P.R. 600/73)
  • la procedura di accordo preventivo prevista dalla normativa sul Patent box (art. 1, c. 37-43, L. 190/2014).

Soffermandoci su quest’ultimo punto, si rammenta che la L. 190/2014 consente ai titolari di reddito d’impresa di optare per un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni di proprietà intellettuale, cosiddetti “IP assets” (software protetto da copyright, brevetti, disegni e modelli, know how). In caso di utilizzo diretto del bene immateriale, l’impresa può accedere all’agevolazione avviando la procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria, cosiddetto “ruling”, la cui finalità è la definizione in contraddittorio con l’Agenzia dei criteri di determinazione del reddito agevolabile. In alternativa al ruling, il D.L. 34/20192 ha introdotto la possibilità di accedere al Patent box mediante l’autoliquidazione del beneficio fiscale. Per un approfondimento su quest’ultima procedura si rinvia alla seguente informativa: Patent box, pubblicato il Decreto attuativo  

Tornando alle novità del Decreto “Cura Italia”, l’art. 67 sospende fino al 31 maggio 2020 i termini previsti dalla normativa sul Patent box e ancora pendenti alla data dell’8 marzo 2020, i quali riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020.

In particolare, l’Agenzia chiarisce che è sospeso il termine previsto dal par. 6 del Provvedimento n. 2015/154278 in base al quale la documentazione da allegare all’istanza di ruling può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione della medesima istanza. Pertanto, qualora un’impresa debba presentare la documentazione integrativa dell’istanza di ruling e il relativo termine di presentazione sia ancora pendente alla data dell’8 marzo 2020, tale termine si considera sospeso fino al 31 maggio e tornerà a decorrere dal 1° giugno 2020.

Esempio: si consideri un’impresa che ha presentato l’istanza di ruling il 2 dicembre 2019. In tale circostanza, il termine dei 120 giorni previsto per la presentazione della documentazione scadrebbe il 31 marzo 2020 e quindi nella finestra temporale della sospensione. L’impresa potrà beneficiare del “congelamento” di date disposto dal D.L. “Cura Italia” e presentare la documentazione entro il 24 giugno 2020.

Durante il periodo di sospensione, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate potranno comunque svolgere le attività connesse alla lavorazione delle istanze di accordo preventivo. In particolare, i contribuenti e l’Agenzia potranno fornire le risposte o compiere gli atti previsti dalla procedura, senza che ciò comporti in generale la rinuncia al beneficio della sospensione dei termini.

Inoltre, i contribuenti e l’Agenzia possono proseguire la loro interlocuzione, attraverso procedure “a distanza” (per telefono o videoconferenza) e privilegiando l’impiego della posta elettronica certificata in luogo di quella ordinaria.

Nel periodo di sospensione, infine, è possibile avviare la procedura di ruling per il Patent box trasmettendo la relativa istanza esclusivamente per via telematica mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Note

1. Art. 67, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18

2. Art. 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

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Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail 

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