Criteri per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% prevista per l’inizio di una nuova attività di lavoro autonomo nel regime forfetario

L’Agenzia delle Entrate precisa che per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% nel regime forfetario va verificato se l’attività si rivolge alla medesima clientela e necessita per lo svolgimento delle stesse competenze lavorative.

Con la risposta ad interpello n. 161 del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i criteri da seguire per i soggetti forfetari1 ai fini di valutare se possono fruire dell’aliquota agevolata del 5% prevista per l’inizio di una nuova attività produttiva2, in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%.

In particolare, la nuova attività di lavoro autonomo iniziata non può porsi in continuazione rispetto alla precedente attività svolta come lavoratore dipendente nello stesso ambito di specializzazione, anche se svolta presso un committente privato diverso rispetto al precedente datore di lavoro.

Dunque, la nuova attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale, verificando che sia diversa rispetto all’attività svolta in precedenza, in particolare osservando se si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative3.

Pertanto, nel caso di specie di un lavoratore autonomo che ha continuato ad esercitare la medesima attività che svolgeva prima della pensione in qualità di lavoratore dipendente, peraltro nella medesima specializzazione lavorativa, non può essere applicata l’aliquota agevolata del 5% per l’inizio di nuove attività produttive, ma dovrà essere applicata l’aliquota ordinaria del regime forfetario del 15%.

 

Note

  1. Il regime forfetario è regolato dall’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014.
  2. In particolare, regime di ulteriore favore previsto per i soggetti forfetari di cui all’art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014.
  3. L’Agenzia richiama i principi enunciati nella Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 5.

  

Contatti

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