Convertito in legge il decreto Cura Italia - Le novità fiscali

Si analizzano le principali novità fiscali introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione.

E’ stato convertito in legge il DL n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rispetto al testo originario del Decreto Legge sono state apportate alcune modifiche alle misure fiscali contenute nel titolo IV, anche perché nell’articolato sono confluite le norme del DL n. 9/2020 che, quindi, non sarà convertito in legge.

Tra le principali novità si conferma la proroga degli adempimenti dichiarativi in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Nel medesimo periodo restano sospesi anche i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Vengono confermate, inoltre, le sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi, ad eccezione della norma agevolativa per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, che è stata inserita nel “decreto Liquidità” con l’estensione fino al 31 maggio 2020.

Nessuna modifica è stata invece prevista in relazione al premio per i lavoratori dipendenti che nel mese di marzo hanno svolto la loro attività presso la sede di lavoro e al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali e contributivi
La legge di conversione conferma, in primo luogo, le sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi previste dal decreto e recepisce alcune disposizioni fiscali introdotte dal DL n. 9/2020.

Per tutti i contribuenti, è disposta la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 23/2020 (c.d. “decreto Liquidità”), tali versamenti sono considerati regolarmente effettuati anche se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per le attività economiche maggiormente colpite dall’emergenza, è confermata la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Possono avvalersi della sospensione, oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, già previsti dal DL n. 9/2020, anche i soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi.

Per l’elenco dettagliato dei settori economici e dei relativi codici ATECO si rinvia alla notizia: "COVID-19 - Indicazioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi"

Nel novero delle attività che possono avvalersi della sospensione sono stati inseriti, nel corso dell’iter di conversione, anche gli “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La legge di conversione non ha apportato modifiche alle sospensioni previste per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (nel periodo d’imposta 2019), relative ai versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, e quelle a favore dei contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli undici comuni della c.d. “zona rossa” (1).

Viene inoltre confermata la proroga degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio (compresa la presentazione della dichiarazione annale IVA, prevista per il 30 aprile 2020).

Negli schemi seguenti sono riportate tutte le sospensioni previste dal Decreto:

Soggetti interessati

Adempimenti sospesi

Esecuzione degli adempimenti

Tutti i contribuenti

Adempimenti tributari, di natura dichiarativa e comunicativa, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

 

Entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Soggetti interessati

Imposte sospese

Effettuazione dei versamenti

Tutti i contribuenti

Versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli fiscali e contributivi, in scadenza il 16 marzo 2020.

Entro il 20 marzo 2020.

Si considerano comunque tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Soggetti interessati

Imposte sospese

Effettuazione dei versamenti

Imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

  • Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati dal 2 marzo al 30 aprile 2020;

 

  • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;

 

  • versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

 

In un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

 

Soggetti maggiormente colpiti, operanti nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e assistenza e della gestione di fiere ed eventi

Soggetti interessati

Imposte sospese

Effettuazione dei versamenti

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive

  • Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati dal 2 marzo al 31 maggio;

 

  • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 31 maggio 2020;

 

  • versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

 

In un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno.

 

Soggetti interessati

Imposte sospese

Effettuazione dei versamenti

Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019

Versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

 

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

 

  • all’IVA in scadenza a marzo;

 

  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

In un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

 

Soggetti interessati

Imposte sospese

Effettuazione dei versamenti

Imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e Brescia (quest’ultima inserita nell’iter di conversione in legge del decreto).

  • IVA in scadenza a marzo

 

 

In un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

 

Soggetti interessati

Imposte e adempimenti sospesi

Effettuazione dei versamenti

Contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli undici comuni dalla c.d. “zona rossa

Nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020:

 

  • sono sospesi i versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi;

 

  • i sostituti d’imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 

In un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

 

La sospensione dei versamenti previsti dal “decreto Liquidità”
Il DL n. 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”) ha previsto ulteriori sospensioni per i versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, ma solo per imprese e professionisti che subiscono una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Soggetti interessati

Imposte sospese

Effettuazione dei versamenti

Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi periodo d'imposta 2019

Versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

 

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali;

 

  • all’IVA (2);

 

  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

In un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno.

 

Imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi periodo d'imposta 2019

Imprese e professionisti che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019.

Per ulteriori approfondimenti sulle novità fiscali introdotte dal “decreto Liquidità” si rinvia alla notizia: "Decreto Legge “Liquidità”: sospensione dei versamenti fiscali e contributivi"

Lavoratori autonomi e agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
Nel corso dell’iter di conversione del decreto è stata abrogata l’agevolazione a favore dei professionisti e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (conseguiti nel periodo di imposta 2019), in quanto la stessa disposizione è stata inserita, in versione più estesa, nel “decreto Liquidità”.

In particolare, per tali soggetti, le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della disposizione in esame, dovranno versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Disposizioni riguardanti i modelli 730 e la dichiarazione dei redditi precompilata
L’articolo 61-bis, inserito nel corso dell’iter di conversione, recepisce il contenuto dell'articolo 1 del DL n. 9/2020 (ora abrogato) e anticipa di un anno le scadenze della dichiarazione precompilata previste dall’16-bis del decreto n. 124/2019 (3).

La principale novità riguarda i modelli 730, che già da quest’anno potranno essere presentati, unitamente alle schede per la scelta della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille:

  • entro il 30 settembre (rispetto al previgente 7 luglio) al proprio sostituto d'imposta che intende prestare l'assistenza fiscale;
  • entro il 30 settembre (rispetto al previgente 23 luglio) a un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Viene inoltre rinviato al 5 maggio il termine della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Premio ai dipendenti
Nessuna variazione è stata disposta dalla legge di conversione all’articolo 63 del decreto, che ha previsto un premio per i lavoratori dipendenti che a marzo hanno prestato l’attività presso la propria sede di lavoro.

Il premio, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo, deve essere riconosciuto ai lavoratori con un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2019, di importo non superiore a 40.000 euro.
Le somme sono attribuite, in via automatica, dal datore di lavoro, che le eroga con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.
I sostituti di imposta recuperano il premio erogato in compensazione, ai sensi dell’art.17 del DLgs. n. 241/1997.

Con la Risoluzione n 18/E del 9 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni per il calcolo del premio. Per approfondimenti si rinvia alla notizia: "Premio di 100 euro per i titolari di reddito di lavoro dipendente: ulteriori chiarimenti"

Credito d’imposta sanificazione
Viene confermato, senza alcuna modifica, il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
Per tutte le spese agevolabili, il credito d’imposta è pari al 50% per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro a beneficiario, ed è riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti da un decreto ministeriale di prossima emanazione.

Il “decreto Liquidità”, ha esteso le spese agevolabili all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione) e all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Credito d’imposta per botteghe e negozi
Viene confermato anche il credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe rientranti nella categoria catastale C/1.
Si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che sono state sottoposte alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 e che, dunque, non hanno potuto proseguire l’attività nel mese di marzo.

Data la finalità della norma, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 20202, ha chiarito che il credito d’imposta matura soltanto in seguito all’avvenuto pagamento del canone di locazione.

Rispetto alla norma originaria, con la legge di conversione viene precisato che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e degli altri componenti negativi del reddito, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Erogazioni liberali
Nell’iter di conversione sono state estese le erogazioni liberali, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, anche alle elargizioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

La norma prevede, in particolare:
• per le persone fisiche e per gli enti non commerciali una detrazione d’imposta del 30 per cento delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro;
• per i titolari di reddito d’impresa la deduzione integrale delle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; inoltre, i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (non sono quindi considerati ricavi ai fini delle IIDD) e non sono soggette all'imposta sulle donazioni. A fini IRAP, le stesse sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Come detto, con le modifiche introdotte in sede di conversione, tra gli enti beneficiari sono stati compresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per ulteriori approfondimenti sull’ammontare dei benefici e sui soggetti agevolati si rinvia alla notizia: "Incentivi fiscali per le donazioni a favore dell’emergenza coronavirus - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate"

Sempre con riferimento alle donazioni sociali, la legge di conversione introduce un nuovo articolo 71-bis, per estendere le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16, della Legge n. 166/2016 (nota anche come “legge antisprechi”) a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

La norma che già si applica alle eccedenze alimentari e ai medicinali, viene ora estesa anche a:

  • prodotti tessili;
  • prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento;
  • giocattoli;
  • materiali per l'edilizia ed elettrodomestici;
  • personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico.

Ai fini delle imposte dirette, le cessioni gratuite dei suddetti beni non sono considerate operazioni estranee all'esercizio dell'impresa e, quindi, non concorrono a formare i ricavi, ai sensi dell’articolo 85 del TUIR.
Ai fini IVA, invece, i beni si considerano distrutti e conseguentemente non opera la presunzione di cessione prevista dal DPR n. 441/1997. Inoltre, l’impresa donante può cedere gratuitamente i beni in regime di esclusione IVA, senza subire limitazioni al diritto di detrazione dell’imposta assolta a monte in fase di acquisto o di produzione dei beni stessi.

Tuttavia, per beneficiare della norma, i beni in questione devono essere non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
Con la legge di conversione sono state apportate alcune modifiche agli articoli 67 e 68 del decreto, che sospendono rispettivamente le attività esercitate dall’amministrazione finanziaria e i termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Più in dettaglio, sono sospesi dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020 i termini:

  • relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
  • per fornire risposta alle istanze di interpello;
  • delle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria;
  • per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, tra cui quelle relative all’accesso ad atti e documenti amministrativi, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, è soppressa la proroga di due anni dei termini di accertamento, relativa agli adempimenti e ai versamenti sospesi dalla norma.

Per quanto riguarda l’attività di riscossione, vengono inoltre confermati:

  • la sospensione dei termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali;
  • il differimento al 31 maggio 2020 del termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

In sede di conversione, per i contribuenti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni della c.d. “zona rossa” (1), è stato previsto che i termini delle sospensioni di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione decorrono da tale data.

Note

1. I comuni ricompresi nella zona rossa sono Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' (allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020).
2. Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, alle imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
3. Con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle Entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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