Importazione di mascherine e altri dispositivi connessi all’emergenza Covid-19 - Chiarimenti IVA

Doppia esenzione sulle mascherine importate per conto degli enti pubblici: l’esenzione prevista per l’importazione si applica anche alla successiva cessione dall’importatore all’ente destinatario.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020, ad integrazione dei chiarimenti contenuti nei documenti di prassi precedente1, ha fornito ulteriori precisazioni concernenti gli effetti applicativi delle norme contenute nel decreto c.d. “Cura Italia “e nel decreto c.d. “Liquidità”.

Tra le numerose delucidazioni espresse sotto forma di risposta a specifici quesiti posti dai contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, merita di essere segnalata quella riguardante l’importazione di mascherine e altro materiale sanitario per l'emergenza COVID-19, per la quale è stato introdotto un regime di franchigia dai dazi e di esenzione dall’IVA.

Nello specifico il quesito formulato verte a conoscere il trattamento IVA applicabile al materiale sanitario destinato ad essere ceduto da parte del soggetto importatore ad uno degli organismi pubblici beneficiari del regime di esenzione dai dazi e dall’IVA, introdotto dalla Commissione UE con la Decisione n. 2020/491 del 3 aprile 2020 e reso applicativo dalla Agenzia delle Dogane con la Determinazione direttoriale n. 107042/RU del 3 aprile 2020.

Più in particolare viene chiesto se tale esenzione introdotta dalla Commissione UE con la Decisione n. 2020/491 del 3 aprile scorso, possa trovare applicazione anche nel caso in cui le importazioni di beni necessari a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, siano effettuate da un soggetto diverso da quelli indicati dalla norma comunitaria, alla condizione che i beni importati siano destinati ad essere ceduti dall’importatore a tali soggetti (vale a dire organizzazioni pubbliche, enti statali, organismi pubblici o di diritto pubblico, organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità degli Stai membri, unità di pronto soccorso).

Inoltre nel caso di risposta affermativa viene chiesto di chiarire il regime IVA applicabile alla successiva cessione dei prodotti sanitari alle organizzazioni pubbliche da parte del soggetto importatore.

L’Agenzia delle Entrate nel fornire la risposta a titolo di premessa, ricorda che in data 3 aprile 2020, la Commissione Europea, ha preso atto:

  • del fatto che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale avente le caratteristiche di pandemia;
  • delle numerose domande presentate da diversi Stati membri, intese a chiedere l’esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate.

In seguito a tale presa d’atto, la Commissione in data 3 aprile 2020 ha adottato la decisione n. 2020/491, avente per oggetto l’esenzione dai dazi doganali e dall'IVA all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020, per il periodo compreso tra il 30 gennaio e il 31 luglio 2020.

In particolare la Decisione della Commissione n. 491/2020 dispone che sono ammesse in franchigia dai dazi doganali e in esenzione dall’IVA le importazioni di beni (tra i quali le mascherine) necessari a contrastare l’emergenza epidemiologica purché vengano rispettate 3 condizioni.

In primo luogo le importazioni devono essere, effettuate da o per conto di uno dei seguenti soggetti:

  1. organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
  2. organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali;
  3. unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso.

In secondo luogo i beni importati da o per conto delle organizzazioni e dagli enti di cui ai punti 1 e 2 devono essere destinati alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19, ovvero esposte al rischio di contrarre il virus COVID-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche nel caso in cui i beni restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione.

In terzo luogo i beni importati non possono essere prestati, ceduti o venduti a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinati ad usi diversi da quelli sopra menzionati2.

Alla luce di tali premesse, l’Agenzia precisa che l’esenzione IVA per le importazioni di materiale atto a contrastare l’epidemia vale anche per i soggetti che importano detto materiale “per conto” dei soggetti legittimati (vale a dire organizzazioni pubbliche, enti statali, organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali, unità di pronto soccorso).

In pratica l’esenzione da IVA e dai dazi trova applicazione anche nei confronti dei soggetti intermediari, che importano i beni su mandato degli enti legittimati destinatari finali.

Conseguentemente, affinché l’importazione possa beneficiare del regime di esenzione IVA/dazi, è necessario che la stessa sia effettuata “per conto” di un soggetto legittimato (organizzazione pubblica, ente statale, organizzazione autorizzata dalle competenti Autorità statali ,unità di pronto soccorso ), circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l’esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base agli accordi.

Con riferimento al secondo quesito l’Agenzia, con una interpretazione estensiva, ritiene che il regime di esenzione IVA possa essere applicato anche nei rapporti tra l’importatore e i soggetti legittimati purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti nella decisione (distribuzione gratuita o messa a disposizione gratuita a persone colpite o a rischio di Covid-19).

Nonostante la circolare non lo dica in maniera esplicita il “trasferimento” si deve intendere a titolo oneroso, avente per oggetto cioè la cessione del bene da parte del soggetto importatore (in veste di commissario) nei confronti degli organismi/enti pubblici o delle unità di pronto soccorso.

In ultimo Assolombarda ricorda che l’esenzione dei dazi e dell’IVA opera previo rilascio di un’autorizzazione da parte dell'Ufficio delle Dogane competente che deve accertare che la destinazione finale dell’importazione (distribuzione gratuita o messa disposizione gratuita) dei beni ai soggetti colpiti da COVID-19.

Tale autorizzazione è subordinata al rilascio all’atto dello sdoganamento dei beni di una autocertificazione con la quale il soggetto importatore beneficiario (organizzazione pubblica, ente statale, unità di pronto soccorso) attesti la propria identità e il proprio impegno a versare i dazi e l'IVA all'importazione in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione doganale.

Qualora invece l'importatore sia un soggetto diverso dal destinatario finale operando per suo conto e su suo mandato, ai fini dell’autorizzazione allo sdoganamento, lo stesso dovrà produrre due autocertificazioni:

  • la prima, a carico dell’ente o dell’organismo destinatario dei beni (autocertificazione a svincolo diretto/svincolo celere);
  • la seconda, a carico dell’importatore che agisce per conto dell’ente destinatario. In quest’ultima si dichiara che i beni descritti per natura e quantità, sono importati in esenzione dei diritti doganali su mandato del destinatario.

Tali autocertificazioni3 sono rese sotto la responsabilità dal soggetto importatore avente titolo od operante per conto dell’organizzazione/ente beneficiario, con la conseguenza che in caso di falsità delle stesse si verificheranno effetti sia sul piano penale che amministrativo, con la decadenza dai benefici conseguiti.

Note
1. Circolari della Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 9/E del 13 aprile 2020.
2. Requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE.
3. Da redigersi compilando appositi modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli.


Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: f

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