Cessione di piattaforma marina installata in acque territoriali comunitarie

L’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 166 del 5 giugno 2020 ha fornito precisazioni in merito al trattamento IVA relativo alla realizzazione e installazione di una struttura per una piattaforma marina.

In particolare l’Agenzia precisa che la costruzione e la fornitura di una piattaforma destinata ad essere installata nelle acque territoriali di un altro Paese membro, ove fungerà da struttura di supporto di un impianto di produzione di energia elettrica, costituiscono una cessione intracomunitaria, non imponibile, ai sensi dell’art.41, comma 1, lett. a) del D.L. n.331/93.

L’interpello è stato presentato da una impresa italiana che ha sottoscritto con una società di altro Paese UE un contratto avente per oggetto l’attività di ingegneria di costruzione, fornitura, costruzione, carico e rizzaggio su un mezzo navale di una struttura per una piattaforma marina da installare nelle acque territoriali del Paese membro di destinazione.

I lavori di ingegneria e di costruzione vengono realizzati in un cantiere in Italia e la struttura, una volta completata, sarà caricata su un mezzo navale che la trasporterà nell’Oceano per l’installazione.

La società chiede se tale fattispecie possa essere inquadrata tra quelle richiamate dall’art.8, comma 5, del DPR n.633/72 che dispone che costituiscono esportazioni le cessioni di “beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma”.

L’Agenzia delle Entrate nel formulare la risposta precisa che, vista la natura complessa dell’operazione descritta dall’interpellante, occorre in primo luogo chiarire se questa rientri tra le cessioni di beni o tra le prestazioni di servizi.

Nel caso esaminato in base alle clausole contrattuali è evidente che l’operazione in esame costituisce una cessione di beni e non una prestazione di servizi, in linea con quanto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza relativa alla causa C-111/05 del 29 marzo 2007, nella quale la Corte aveva escluso che la prestazione di servizi (la posa in opera di un cavo sottomarino) avesse un carattere prevalente sulla cessione del bene (il cavo), in quanto la posa in opera non aveva lo scopo di alterarne la natura o di adattarlo ai bisogni specifici del cliente.

Anche nel caso esaminato prevale la cessione del bene in quanto il corrispettivo pagato è comprensivo delle spese inerenti il lavoro necessario per costruire la struttura, il materiale utilizzato, il disegno industriale realizzato, i test effettuati, il personale impiegato, il trasporto del manufatto e le procedure doganali eseguite.

Per quanto riguarda la qualificazione dell’operazione l’Agenzia risponde che l’operazione in esame non integra i presupposti di una cessione all’esportazione, di cui all’art. 8, comma 5 del D.P.R. n. 633/72, come ipotizzato dall’istante, bensì quelli di una cessione intracomunitaria con posa in opera, non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D.P.R. n.633/72.
Ciò in quanto l’oggetto del contratto stipulato attiene alla fornitura di una struttura in acciaio che verrà installata nella piattaforma marina del cliente, in acque territoriali dello Stato membro del cessionario UE.
E’ per tale motivo che si applica l’articolo 41 del D.L. n. 311/93 e non l’articolo 8, comma 5, del D.P.R. n.633/72 relativo alle cessioni all’esportazione di piattaforme di perforazione e sfruttamento.

Per quanto concerne gli adempimenti contabili, l'istante deve emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione che si tratta di operazione non imponibile ex art.41 contenente l'indicazione del numero di identificazione IVA del cessionario dallo Stato membro di appartenenza.

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Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

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