Le prestazioni di servizi rese da un Centro di fecondazione eterologa mediante la micromanipolazione dei gameti femminili e maschili che siano inserite in un percorso di fecondazione assistita e che rientrino tra le nozioni di cure mediche e prestazioni mediche, come definite dalla giurisprudenza comunitaria, sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18, del d.P.R. n. 633.
Quanto alla disciplina IVA applicabile agli acquisti intracomunitari, occorre evidenziare che gli acquisti intracomunitari dei gameti siano esenti da IVA, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 42 del DLGS 331/1993, che prevede l'esenzione da IVA degli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione è esente da imposta e dell'articolo 10, primo comma, n. 24, del d.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale sono esenti da IVA le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno.