Si considera commerciale l’attività di realizzazione di una struttura per anziani, anche se intrapresa da un ente non profit per l’affidamento del servizio a soggetti terzi.
Nel caso in specie l’istante rappresenta di aver affidato ad un’associazione temporanea di impresa (Ati) la realizzazione di una struttura per anziani e la concessione in gestione della stessa, a fronte di un canone.
Sul primo punto, la fondazione realizza un’attività complessa e articolata che assume di per sé un carattere imprenditoriale, se pur finalizzata all’affidamento della costruzione della struttura e dei relativi servizi all’ Ati. Da ciò deriva il diritto alla detrazione Iva in capo alla Fondazione sia per i servizi di realizzazione della struttura sia per quelli di concessione in gestione: in tal senso, il canone pagato dall’ Ati non deve inquadrarsi in un contratto di locazione, ma in una prestazione complessa avente ad oggetto l’intero appalto dei servizi, riconoscendo l’applicabilità dell’aliquota ridotta al 10% sia ai corrispettivi per la realizzazione della struttura sia per l’acquisto di beni finiti destinati alla costruzione.
Infine per quanto guarda il trattamento ai fini Ires dei canoni versati alla Fondazione dal gestore della struttura, in linea di principio, tali entrate potrebbero essere ricondotte a quelle da attività «direttamente connesse» (non imponibili ai sensi dell'articolo 150 del Tuir), a condizione però che vengano rispettati i parametri di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività istituzionali Onlus. Nel caso di specie, la Fondazione si limiterebbe ad affidare la struttura per anziani alla Ati, senza di fatto svolgere iniziative a beneficio di soggetti in condizione di svantaggio.
Mancherebbero quindi i requisiti per la qualifica Onlus, con conseguente assoggettamento alle regole ordinarie di tassazione.