In tema di regime fiscale applicabile ai contributi di assistenza sanitaria versati al FASI, in favore dei dirigenti in pensione, affinché la deroga al principio di onnicomprensività possa trovare applicazione nei confronti dei dirigenti in pensione è necessario che non solo il contributo versato dal percettore di reddito, ma anche quello a carico del datore di lavoro, sia riferibile alla posizione del singolo dipendente pensionato, ovvero sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo pensionato.
Pertanto il contributo versato dalle aziende al Fasi per i dirigenti in pensione non concorre a formare il reddito né per questi ultimi né per i dirigenti ancora in forza.