La branch italiana di una società estera controllata dalla casa madre del gruppo può essere esclusa dal gruppo IVA per insussistenza del requisito finanziario, in quanto non possono partecipare in qualità di controllati stabili organizzazioni in Italia di entità non residenti per le quali non sia possibile accertare la presenza dei requisiti normativi richiesti.
La meccanica di funzionamento del gruppo IVA porta a escludere che possano entrare a far parte del gruppo, in veste di controllati, soggetti, quali le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti dei quali non risulta possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all'art. 2359, primo comma, del codice civile.
Le stabili organizzazioni IVA di soggetti passivi non stabiliti possono invece entrare a far parte del gruppo, nella diversa ipotesi in cui la Casa Madre eserciti un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, aderenti al gruppo IVA.