Il Piano Transizione 4.0 prevede la concessione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione e, quindi, alla riconducibilità dei beni, per i quali si vuole fruire dei benefici, tra quelli indicati nel richiamato Allegato A, occorre evidenziare che il comma 189 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti nella parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. Direttiva Macchine.
A questi effetti, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come "veicolo" ai sensi della definizione di cui all'art. 1 della Direttiva 46/2007/CE e che, in quanto tale sarebbe escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.
In ogni caso per l'applicazione del credito d'imposta nella misura del 40 per cento prevista dal richiamato comma 189 è necessaria la presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla Legge.