Si configura una permuta ai fini IVA se le operazioni effettuate dalle parti sono rese ciascuna in controprestazione dell’altra e la seconda funge da corrispettivo della prima (articolo 11 del DPR 633/72).
Nel caso specifico, un Comune ha affidato a una società la realizzazione di un impianto per la produzione di energia e ha concesso ad essa l’utilizzo dell’impianto medesimo dietro pagamento di un canone. Nell’ambito della convenzione stipulata, le parti hanno poi stabilito che il pagamento delle fatture relative alla costruzione dell’opera può avvenire mediante compensazione con le fatture del Comune relative ai canoni d’uso.
Nel caso di specie, la convenzione non evidenzia che le prestazioni costituiscano l’una il corrispettivo dell’altra, né se l’ammontare del corrispettivo del servizio reso dalla società sia fissato al netto del valore del canone (elemento che avrebbe potuto far supporre la natura permutativa dell’operazione).
Pertanto, nel caso in esame, si configurano due distinte operazioni e quella fornita dalla società al Comune è soggetta ad IVA mediante split payment. Il Comune, dunque, dovrà versare l’IVA all’Erario al momento di ciascun pagamento ovvero al momento di ricezione o registrazione delle fatture d’acquisto.