In caso di cessazione dell’attività d’impresa nel 2019, possono essere integralmente dedotte, sino a concorrenza del reddito di impresa:
- sia le perdite d’impresa generatesi nel 2017, per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze in applicazione del regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata;
- sia le perdite generatesi nel 2018, in capo agli stessi soggetti, per effetto dello svolgimento dell’ordinaria attività.
Ciò, in deroga ai limiti di deducibilità previsti dall'articolo 1, comma 26 della L. 145/2018 che disporrebbe, invece, l’utilizzabilità di tali perdite entro il limite del 40% del reddito d’impresa.