Inoltre, l'addebito del C-mor (indennizzo forfetario calcolato su stime di consumo a favore del venditore uscente) dall'impresa distributrice all'entrante e, successivamente, da quest'ultimo al cliente finale ha natura di mera reintegrazione patrimoniale e non di corrispettivo e, come tale, non è soggetto ad IVA, in quanto inquadrabile nell'art. 2, co. 3, lett. a), del DPR 633/72.