L'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione incombe solidalmente sui chiamati all'eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia, anche in pendenza dell'accertamento giudiziale sull'operatività della delazione testamentaria o legittima.
Non è legittimato a presentare la dichiarazione il custode giudiziario, in quanto la sua posizione non è assimilabile a quella del curatore dell'eredità giacente.
Qualora all'esito del giudizio in corso risultino eredi soggetti diversi da coloro che abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione (in veste di chiamati all'eredità) e al versamento della relativa imposta, è possibile richiedere il rimborso, dell'imposta illegittimamente pagata, "unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati", ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. e) del TUS.