Nell'ipotesi di svolgimento di attività di "engeneering" e "procurement", regolate da due contratti d'appalto, non è possibile applicare l'IVA ad un'unica operazione complessa, in quanto l'attività di "engeneering", pur essendo prodromica, sembra assumere un proprio valore a sè stante rispetto all'attività di "procurement". Conseguentemente, le due attività rese dalla società istante, in attuazione dello specifico rapporto contrattuale intercorso con il committente estero, devono essere considerate distinte e indipendenti ed assoggettate ciascuna al regime IVA proprio.