Ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni prevista dall'art. 25 bis del DPR 600/73, l'elencazione dei rapporti contenuta nella norma è da considerarsi tassativa: restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e propcacciamernto d'affari.