Nel caso di una prestazione complessa erogata da un advisor nell'ambito di un'operazione finanziaria, il regime di esenzione IVA (art. 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9, DPR 633/72) può essere riconosciuto qualora sia individuabile una prestazione principale con i caratteri propri dell'"attività di intermediazione". Viceversa, l'esenzione non è applicabile se la prestazione possiede, nel suo complesso, natura consulenziale.