Si considera non abusiva la seguente sequenza di operazioni: acquisizione, da una comunione ereditaria, dell'1% delle quote della società Alfa al fine di raggiungere il 51% e, dunque, il controllo di diritto nella medesima ex art. 2359 co. 1 n. 1, c.c.; si procede alla costituzione di una nuova società holding interamente posseduta dall'acquirente stesso, nella quale viene conferito il 51% delle azioni della società Alfa, beneficiando del regime del realizzo controllato di cui all'art. 177 comma 2 del TUIR; trasferimento del controllo della holding alla propria figlia, mediante patto di famiglia ex art. 768-bis c.c., al fine di poter realizzare il passaggio generazionale.