Ai fini dell'esercizio dell'opzione per l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime impatriati, il carente versamento dell'imposta sostitutiva effettuato entro la scadenza determinata preclude l'accesso al beneficio, non essendo ammesso il ricorso al ravvedimento operoso. Tuttavia, resta salva la possibilità di recuperare quanto versato presentando apposita domanda entro 2 anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.