I corsi di formazione erogati online in modalità live (ad es. con Zoom o Adobe Connect) erogati a soggetti passivi IVA (B2B) si configurano come servizi educativi assoggettati alle regole generali di territorialità di cui all'art. 7-ter, mentre quelli erogati a a committenti non soggetti passivi IVA (B2C) seguono i criteri dell'art. 7-quinquies. Su quest’ultimo caso, si precisa che, ai sensi delle recenti modifiche alla Direttiva IVA, “se i servizi si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è tuttavia il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale”. Dunque, il criterio utilizzato dall’art. 7-quinquies per i non soggetti passivi del luogo in cui le attività si svolgono effettivamente, nel caso di prestazioni online corrisponde al luogo di residenza del cliente.