L'Agenzia delle Entrate nega la sussistenza del requisito di commercialità, previsto dall'articolo 87 co. 1 lett. d) del TUIR ai fini della fruizione del regime pex, in capo ad una società partecipata inattiva nel 2016 e 2017, con inizio dell'attività il 06/11/2017 a fronte del perfezionamento di un contratto di affitto di un ramo d'azienda.
Le attività svolte tra il 2016 e novembre del 2017 non appaiono connotate da una natura preparatoria alla concreta attività produttiva e commerciale della partecipata, essendo, piuttosto, finalizzate ad una valutazione della sostenibilità economica e dei ritorni dell'investimento consistente nell'affitto del ramo aziendale.
Non è quindi riscontrabile un periodo di start up, idoneo a far retroagire il computo del periodo triennale di svolgimento di attività commerciale, con conseguente inapplicabilità del regime di esenzione di cui all'art. 87 del TUIR.