Le remunerazioni in criptovaluta percepite dalle persone fisiche per l'attività di staking ("processo utilizzato dalla blockchain delle criptovalute per raggiungere il consenso distribuito sulla generazione di un nuovo blocco attraverso il meccanismo di "PoS" (Proof-of- Stake)") sono inquadrabili tra i redditi di capitale. Pertanto, se accreditate nel wallet da una società italiana, quest'ultima è tenuta all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Ne consegue che il detentore persona fisica non dovrà indicare tali remunerazioni nel Modello Redditi e non sarà soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell'IVAFE.
La pronuncia rettifica parzialmente la risposta n. 437 del 26 agosto 2022