Nel caso di pay back farmaceutico, l'istante non può emettere ora note di variazione riferite a riversamenti relativi a determinazioni AIFA, con relativa pubblicazione in G.U., anteriori al 1° gennaio 2022, a meno che non intervenga una sentenza della competente Autorità Giudiziaria. Tuttavia, nonostante l'inerzia dell'istante, legata anche alla pendenza di un giudizio, possono ravvisarsi indubbie condizioni di incertezza sui presupposti e le modalità di restituzione dell'IVA relativa alle somme riversate, che legittimano il ricorso al rimborso dell'IVA, ai sensi dell'articolo 30-ter del D.P.R. n. 633/1972.