Il servizio reso da una farmacia nell'ambito del programma del caso di specie non può rientrare nell'ambito dell'esenzione IVA, per mancanza del requisito oggettivo, in quanto pur avendo in linea di principio una finalità sanitaria, tuttavia non risulta necessariamente terapeutica; pertanto l'operazione va assoggettata ad IVA ordinaria. Parimenti, anche nei rapporti tra laboratorio e farmacia, non essendo stato dimostrato l'aspetto terapeutico delle analisi, si applica lo stesso regime IVA.