Le perdite su crediti verso debitori sottoposti a procedure concorsuali sono deducibili nell'esercizio in cui la perdita viene imputata in bilancio, anche nel caso in cui avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di apertura della procedura, a condizione che non sia posteriore rispetto a quello in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. Inoltre, le somme dovute a titolo di risarcimento danni, a seguito di transazioni, sono deducibili dal reddito d'impresa del soggetto, in quanto inerenti all'attività d'impresa.