Il passaggio dei carburanti ad uso autotrazione dal deposito fiscale (inferiore a 3.000 m3) a quello commerciale dell'impresa (nel presupposto che quest'ultima non sia un depositario registrato) non può fruire della sospensione della rilevanza ai fini IVA, in quanto non rientra in alcuna delle deroghe previste dall'art. 1, co. 941, della Legge n. 205/2017. Pertanto, su tali passaggi sarà necessario assolvere l'IVA, ai sensi del comma 937 e ss. della suddetta norma.