Le somme dovute a titolo di rimborso spese di ripristino per inadempienza contrattuale, in esito alla conclusione di una conciliazione giudiziale, sono soggette ad IVA ordinaria al 22% e non possono essere escluse ai sensi dell'art. 15, co. 1, n. 3, DPR 633/72. Infatti, considerato che il dante causa rinuncia ad ogni pretesa a condizione del versamento della somma pattuita, si ritiene essere presente un sinallagma tra l'impegno alla rinuncia ad ulteriori azioni e la somma di denaro, il quale integra il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'IVA previsto per le prestazioni di servizi.