Gli interventi che producono la fusione di due unità immobiliari non entrambe residenziali (A/4 e F/2) in un'unica unità ad uso residenziale non possono fruire della detrazione congiunta dell'eco-sismabonus, in quanto l'immobile nuovo non è classificabile come condominio, in quanto non sono ravvisabili parti comuni a più unità immobiliari. L'istante può comunque fruire di una delle due agevolazioni in maniera alternativa (Sisma bonus o Eco bonus).
Gli interventi che producono una nuova unità pertinenziale, data dalla fusione di due pertinenze (entrambe F/2) potranno fruire del Sisma bonus, ma nel medesimo limite di spesa previsto per l'unità immobiliare principale.