Nel caso in cui le prestazioni di servizio di ricerca scientifica e tecnologica non configurino una "prestazione medica", ma si configurano come una vera e propria attività di ricerca i cui risultati rientrano nella disponibilità del Ministero committente, il corrispettivo pagato dal Ministero dovrà essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria del 22%.
L'esenzione dall'IVA andrebbe riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute.