Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
Godono dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% le prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. Con riferimento all'applicazione dell'IVA agevolata in tema di riqualificazione energetica, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
In relazione agli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 16-bis, co. 1, lett. h), del TUIR, non è più possibile optare per la cessione del credito dal 1° gennaio 2020, pertanto la medesima può essere effettuata per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019.