In tema di realizzo controllato, il riferimento esclusivo al parametro valutativo dell'incremento del patrimonio netto realizzato dalla conferitaria, non consente di ricondurre nell'alveo dell'articolo 177, comma 2, del TUIR una fattispecie, caratterizzata da uno scambio azionario mediante conferimento al quale "accede" un corrispettivo in denaro ad integrazione delle azioni ricevute dal conferente.
Torna applicabile la regola generale di valutazione prevista dall'articolo 9, comma 2 e 4, lett. a), del TUIR, per le operazioni di conferimento in società quotate.